Sez. 5, Sentenza n. 6441 del 07/11/2002 Cc. (dep. 10/02/2003) Rv. 224742 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Dichiarazione di ricusazione - Atto di parte - Sussistenza - Autonoma legittimazione del difensore - Esclusione - Mandato ad hoc - Necessità.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE
La ricusazione è atto personale dell'interessato sicché deve escludersi un'autonoma, parallela, legittimazione del difensore; quest'ultimo, tuttavia, può proporre istanza di ricusazione a condizione che sia munito di apposito mandato, anche se non necessariamente nelle forme della procura speciale. Peraltro, il fatto che il mandato non abbisogni di forme determinate non significa che il difensore sia esonerato dall'onere di fornire la prova o, quanto meno, di richiamare il mandato specificamente conferitogli. Ne consegue che - al fine di ritenere la sussistenza di un mandato specifico a ricusare - non è sufficiente l'espressione "nell'interesse dell'assistito" contenuta nella dichiarazione di ricusazione proposta dal difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)