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Sez. 6, Sentenza n. 2545 del 21/12/2009 Ud. (dep. 21/01/2010) Rv. 245853 - 01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - IN GENERE | Danni di natura diversa - Definizione immediata di una sola tipologia di danno - Legittimità.
Stato
decisa il 2009-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245853-01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - IN GENERE

Il giudice penale, nel condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, può procedere alla liquidazione immediata di una sola tipologia di danno, in relazione alla quale sussistono in atti gli elementi sufficienti per deliberare, rimettendo le parti dinanzi al giudice civile per ciò che concerne le eventuali altre. (Fattispecie in cui il giudice aveva provveduto alla definizione del danno morale con la sentenza di condanna ed aveva invece rinviato al giudice civile per la liquidazione di quello patrimoniale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)