Sez. 3 - , Sentenza n. 44523 del 12/07/2019 Cc. (dep. 31/10/2019) Rv. 277262 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Demolizione e ricostruzione di un edificio diverso dal presistente – Qualificazione dell’intervento edilizio - Ristrutturazione edilizia - Esclusione - Nuova costruzione – Sussistenza - Ragioni.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In tema di reati edilizi, integra il reato di costruzione in totale difformità rispetto al permesso l'intervento di integrale demolizione e ricostruzione dell'edificio, con ampliamento della volumetria, laddove sia stato rilasciato un permesso di costruire per un'attività di ristrutturazione edilizia, con aumento dei volumi. (In motivazione, la Corte ha precisato che la ristrutturazione edilizia, pur potendo portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, anche quando è consentita la demolizione e ricostruzione del manufatto preesistente, presuppone il mantenimento dell'originaria impronta tipologica dell'edificio, comportando, pertanto, il rispetto del volume precedente, dovendo altrimenti qualificarsi l'intervento come nuova costruzione).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)