Sez. L, Sentenza n. 15991 del 18/12/2001 (Rv. 551224 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE | Dichiarazione di illegittimità del licenziamento e condanna al risarcimento del danno - Cassazione della riforma in appello della suddetta decisione - Richiesta di ulteriori danni e della condanna al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali basate sull'art. 18 della legge n. 300 del 1970 nel testo novellato dalla legge n. 108 del 1990 nel frattempo entrata in vigore - Inammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
Il lavoratore illegittimamente licenziato in favore del quale, sotto il vigore dell'art. 18 della legge n.300 del 1970 nella formulazione antecedente la riforma operata dalla legge n. 108 del 1990, sia stata pronunciata in primo grado con la reintegrazione nel posto di lavoro la condanna al risarcimento del danno nella misura forfettaria minima di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, ma superiore all'ammontare delle retribuzioni non percepite, ove sopravvenga la cassazione della riforma in appello della sentenza di primo grado con la sua nuova estromissione dal posto di lavoro non è legittimato a proporre per la prima volta nel giudizio di rinvio domanda di liquidazione dei correlativi ulteriori danni subiti facendo riferimento all'art. 18 della legge n. 300 del 1970 nel testo novellato dalla legge n. 108 del 1990 nel frattempo entrata in vigore in quanto tale domanda, tanto più se accompagnata dalla richiesta di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali non versati, si configura come domanda nuova essendo fondata su una disciplina del tutto innovativa per quanto riguarda sia il titolo sia i criteri di quantificazione del danno concretizzatosi dopo la sentenza di reintegra nel posto di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)