Sez. 1, Sentenza n. 15510 del 07/12/2001 (Rv. 550954 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Irrogazione in via definitiva da parte del prefetto - Presupposti - Estinzione del reato in senso stretto, per causa diversa dalla morte del reo - Necessità - Esclusione - Mancanza originaria o sopravvenuta di una condizione di procedibilità dell'azione penale - Sufficienza - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE
Come l'irrogazione, da parte del prefetto, della sanzione amministrativa di sospensione della patente, in via cautelare e provvisoria, ai sensi dell'art. 223, terzo comma, del codice della strada, non è condizionata all'inizio o alla procedibilità dell'azione penale, così per irrogare la medesima sanzione in via definitiva, ai sensi del successivo art. 224, terzo comma, previo accertamento della sussistenza delle necessarie condizioni - e cioè la violazione di una norma del codice della strada da cui è derivato un danno alla persona - non è necessario che il reato si sia estinto in senso stretto, per una causa diversa dalla morte del reo, essendo sufficiente, secondo la "ratio" della predetta norma, volta a statuire in via generale la irrogabilità della predetta sanzione accessoria, che il reato non sia perseguibile perché è mancata, o è venuta meno, una condizione di procedibilità dell'azione penale, e quindi non solo se la querela è stata rimessa, ma anche se non è stata proposta, o è stata proposta tardivamente, o vi è stata rinuncia.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 223 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)