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Sez. 1, Sentenza n. 2274 del 15/03/1999 (Rv. 524123 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Sospensione della patente da parte del Prefetto in caso di provocate lesioni lievi - Procedibilità in ordine a detto reato a querela della persona offesa - Mancanza di querela - Effetti - Configurazione della sospensione della patente in caso di lesioni nel nuovo codice della strada - Pena accessoria - Esclusione - Sanzione amministrativa - Conseguenze - Assenza dei presupposti per l'intervento del giudice penale - Applicabilità da parte dell'autorità amministrativa.
Stato
decisa il 1999-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524123-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

La sospensione provvisoria della patente che il vigente art. 223 del codice della strada collega testualmente alla ipotesi di reato di lesioni colpose, e subordina ad una valutazione prefettizia di sussistenza di "fondati elementi di responsabilità", non si configura, a differenza che nel codice precedente, come pena accessoria, e, come tale, legata alle sorti della sanzione penale, ma come sanzione amministrativa applicabile in via ordinaria dal giudice chiamato a conoscere del reato, ed, in caso di assenza dei presupposti per l'intervento del giudice (come nell'ipotesi in cui il procedimento penale si chiuda per difetto di una condizione di procedibilità), dall'autorità amministrativa, che, pertanto, può conoscere autonomamente dell'illecito ed irrogare la relativa sanzione.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 218, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 218, Cod. Strada art. 219, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 219, Cod. Strada art. 223, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)