Sez. 3, Ordinanza n. 692 del 28/10/1992 (Rv. 479171 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Uso diverso da quello pattuito | Azione di risoluzione del contratto di locazione - Termine di tre mesi ex art. 80 della legge n. 392 del 1978 - Sospensione del periodo feriale - Mancata previsione ex art. 1 della legge n. 742 del 1969 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Esclusione.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Uso diverso da quello pattuito
Con riguardo all'azione del locatore per la risoluzione del contratto di locazione di immobile adibito dal conduttore ad uso diverso da quello pattuito, non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, nelle parti in cui non consente la sospensione in periodo feriale del relativo termine di tre mesi stabilito dall'art. 80, primo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392, tenuto conto del fatto che la particolare brevità del termine stesso, commisurata alle esigenze proprie del periodo suddetto, può, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, rendere eccessivamente difficile l'esercizio, da parte del locatore, della azione suddetta.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)