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Sez. 3, Sentenza n. 1931 del 25/02/1994 (Rv. 485458 - 01)

Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione | Nel periodo feriale - Controversie previste dall'art. 429 cod. proc. civ. sostituito dall'art. 409 cod. proc. civ. - Nozione - Estensione alle controversie regolate dal rito del lavoro - Esclusione - Azione del conduttore ex art. 79 della legge n. 392 del 1978 - Sospensione dei termini nel periodo feriale - Applicabilità.
Stato
decisa il 1994-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485458-01

Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione

L'art. 3 legge 7 ottobre 1969 n. 742 stabilendo che la sospensione dei termini processuali dal 1 agosto al 15 settembre non si applica, tra le altre, alle controversie previste dall'art. 429 cod. proc. civ. (sostituito dall'art. 409 per effetto dell'art. 1 legge 11 agosto 1973 n. 533) si riferisce alle controversie individuali di lavoro e non, invece, a tutte le controversie che sono regolate con il rito del lavoro, richiamandosi tale norma alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata. Ne deriva che le controversie che riguardano l'azione proposta dal conduttore a norma dell'art. 79 legge 27 luglio 1978 n. 392 per ripetere fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato le somme corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla suddetta legge, non rivestano carattere di urgenza e non potendosi includere neppure per analogia nell'elencazione tassativa dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, non si sottraggono alla regola generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 408, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 40 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)