Sez. 2, Ordinanza n. 17659 del 02/09/2004 (Rv. 576614 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Giudice di pace - Causa di valore indeterminabile - Regime delle impugnazioni - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE
Le sentenze del giudice di pace relative a cause di valore indeterminabile sono soggette ad appello, e non a ricorso per cassazione, in quanto, ai sensi degli artt.113 secondo comma e 339 del codice di rito, sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - ovvero quelle che decidono le cause il cui valore non eccede i due milioni di lire - e non anche quelle emesse in cause di valore indeterminabile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)