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Sez. L, Ordinanza n. 350 del 05/04/1982 (Rv. 419933 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - NORMATIVA DELLA "REVOCA DELLE CLAUSOLE DI RESIDENZA" STABILITA DALL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO CEE N. 1408 DEL 1971 - INTERPRETAZIONE - DEFERIMENTO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA CEE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419933-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - NORMATIVA DELLA "REVOCA DELLE CLAUSOLE DI RESIDENZA" STABILITA DALL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO CEE N. 1408 DEL 1971 - INTERPRETAZIONE - DEFERIMENTO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA CEE - NECESSITÀ.*

Va deferita al giudizio della Corte di giustizia della CEE, ai sensi dell'art. 177, commi primo e terzo, del trattato di Roma 25 marzo 1957, ratificato con legge 14 ottobre 1957 n. 1203, l'interpretazione della normativa della "revoca delle clausole di residenza" stabilita dall'art. 10 del regolamento comunitario 14 giugno 1971 n. 1408, ai fini dell'abrogazione o meno del disposto di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153 in base al quale la concessione e la fruizione della pensione sociale sono condizionati alla residenza del cittadino italiano nel territorio nazionale, e della conseguenza che tale pensione possa o non subire sospensione o soppressione ove il beneficiario trasferisca la propria residenza nel territorio di un altro degli stati membri della comunità.*

Riferimenti normativi: Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)