Sez. L, Sentenza n. 809 del 02/02/1984 (Rv. 433031 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - DIRITTO ALLA PENSIONE SOCIALE - SUBORDINAZIONE ALLA RESIDENZA DEL CITTADINO ITALIANO NEL TERRITORIO DELLO STATO - CITTADINI CHE ABBIANO TRASFERITO LA PROPRIA RESIDENZA NEL TERRITORIO DI UNO DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - INEFFICACIA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE - DIRITTO ALLA PENSIONE SOCIALE - SUBORDINAZIONE ALLA RESIDENZA DEL CITTADINO ITALIANO NEL TERRITORIO DELLO STATO - CITTADINI CHE ABBIANO TRASFERITO LA PROPRIA RESIDENZA NEL TERRITORIO DI UNO DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - INEFFICACIA.*
In forza della norma di cui all'art. 10, n. 1, primo comma, del regolamento C.e.E. 14 giugno 1971 n. 1408 ("le prestazioni in denaro per Invalidità, vecchiaia, o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni in caso di morte, acquisiti in base alla legislazione di uno o più stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno stato membro diverso da quello nel quale si trova l'istituzione debitrice"), come interpretata dalla sentenza 5 maggio 1983 della Corte di giustizia della C.e.E., l'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153, nella parte in cui stabilisce che la corresponsione della pensione sociale è condizionata alla residenza del cittadino italiano nel territorio dello stato, non ha efficacia nei confronti dei cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza nel territorio di un altro degli stati membri della comunità economica europea. (V ord. 350/82, mass n 419933).*
Riferimenti normativi: Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge Straniera min. CEE 14/06/1971 num. 1408 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)