Sez. 3, Sentenza n. 19 del 02/10/1972 Ud. (dep. 04/01/1973) Rv. 122840 - 01
PROVA PENALE - TESTIMONI - RENITENTI, FALSI E RETICENTI - FALSA TESTIMONIANZA - PREGIUDIZIALE FACOLTATIVA - CONSEGUENZE.*
PROVA PENALE - TESTIMONI - RENITENTI, FALSI E RETICENTI - FALSA TESTIMONIANZA - PREGIUDIZIALE FACOLTATIVA - CONSEGUENZE.*
L'art 458 cod proc pen prevede una ipotesi di pregiudizialita facoltativa, rimessa all'insindacabile apprezzamento del giudice di merito, il quale puo ben proseguire nel dibattimento, senza attendere l'esito del giudizio di falsita. Dal che si si desumono la regola della reciproca indifferenza del procedimento per falsa testimonianza e del procedimento nel quale la falsita stessa e stata commessa, ed il principio secondo il quale il giudicato relativo al procedimento sulla falsita non vincola, di regola, il giudizio relativo al procedimento in cui la falsita venne commessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)