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Sez. 1, Sentenza n. 2662 del 06/12/1978 Ud. (dep. 16/03/1979) Rv. 141465 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - ATTIVITA ILLECITE MINORI - MODICA QUANTITA - GRAMMI SESSANTA DI HASCISC (O ASCISC O HASCHISCH) - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141465-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - ATTIVITA ILLECITE MINORI - MODICA QUANTITA - GRAMMI SESSANTA DI HASCISC (O ASCISC O HASCHISCH) - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Non puo essere considerato "modico" un quantitativo di grammi sessanta di hascisc. (nella specie si trattava di spaccio di sostanza stupefacente ed e stata esclusa la sussistenza del reato di cui all'art 72 della legge n 685 del 1975 e ritenuta quella del reato di cui all'art 71 della predetta legge). (Conf, in relazione alle fattispecie previste dagli artt 72 o 80 della legge, per un chilogrammo di hascisc, mass n 140350, anno 1978; per duecentoquarantatre grammi di hascisc, mass n 140335, anno 1978; per centotrentadue grammi di hascisc, mass n 139881, anno 1978; per grammi settanta di hascisc, mass n 135154, anno 1977; per sette grammi di cocaina, mass n 137594, anno 1978; per grammi tre virgola cinque di eroina, mass n 135347, anno 1977; e stata, invece, ritenuta modica quantita un quarto di grammo di eroina, mass n 138314, anno 1978).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)