Sez. 2, Sentenza n. 3328 del 13/12/1984 Ud. (dep. 11/04/1985) Rv. 168643 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO IN TEMA DI ARMI - SPECIALI INDAGINI - ESPLETAMENTO DI UNA PERIZIA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTO DI ESPLETAMENTO, DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO E DI DIFFERIMENTO DEL DIBATTIMENTO - LEGITTIMITÀ.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO IN TEMA DI ARMI - SPECIALI INDAGINI - ESPLETAMENTO DI UNA PERIZIA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTO DI ESPLETAMENTO, DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO E DI DIFFERIMENTO DEL DIBATTIMENTO - LEGITTIMITÀ.*
Qualora il tribunale proceda a giudizio direttissimo per reati in tema di armi, l'espletamento di una indagine peritale non rientra necessariamente nel novero delle speciali indagini previste dall'art. 502 cod. pen., la cui presenza impone il regresso del procedimento alla fase istruttoria a norma dell'art. 504 cod. proc. pen.. pertanto, è pienamente legittimo il provvedimento con il quale il tribunale dispone che venga espletata nello stesso dibattimento una perizia psichiatrica sull'imputato, della quale contestualmente venga dato ed accettato l'incarico su esplicito accordo delle parti al perito e venga disposta la sospensione ed il differimento del dibattimento all'udienza fissa ex art. 431 cod. proc. pen.. (V mass n 138833).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)