diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 322 del 01/10/1987 Ud. (dep. 13/01/1988) Rv. 177393 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - NECESSITÀ DI PERIZIA NEL DIBATTIMENTO - POTERI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1987-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177393-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - PASSAGGIO AL RITO ORDINARIO - NECESSITÀ DI PERIZIA NEL DIBATTIMENTO - POTERI DEL GIUDICE.*

Qualora il giudizio direttissimo risulti ritualmente introdotto, il giudice del dibattimento deve definirlo, dando luogo alla necessaria attività di istruzione nel dibattimento stesso, con la sola possibilità di investire al suo esito il giudice istruttore per l'istruzione formale. Pertanto, ove nel corso del dibattimento si renda necessario l'espletamento di una perizia, ivi compresa quella psichiatrica, al giudice si presentano due possibilità: o la perizia può essere eseguita nel dibattimento, e in tal caso si procede ai sensi dello art. 456 cod. proc. pen., ovvero non lo può, e in tal caso il giudice dibattimentale, ancorché il dibattimento non sia stato interamente espletato, deve rimettere gli Atti al giudice istruttore, spogliandosi del processo. Ne deriva che è viziato da nullità assoluta il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento, pur rimettendo gli Atti al G.i. Per l'espletamento della perizia, mantenga incardinato presso di sè il procedimento. (V mass n 167766; (V mass n 168643; (Conf mass n 139151).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 455, Cod. Proc. Pen. art. 456, Cod. Proc. Pen. art. 503 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 504

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)