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Sez. 1, Sentenza n. 2911 del 14/03/2000 (Rv. 534780 - 01)

CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE | Cambiali agrarie - Scadenza - Richiesta di sequestro agrario "ex lege" n. 1769 del 1928 da parte della banca - Presupposti - Presentazione di domanda di mutuo decennale da parte dell'obbligato ex D.L. 231 del 1989 - Automatico differimento della scadenza dei ratei dovuti - Conseguenze - Sequestro - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534780-01

CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE

In tema di credito agrario, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di sequestro agrario richiesto ed ottenuto da un istituto bancario "ex lege" n. 1760 del 1928 sulla base di cambiali agrarie tutte le volte in cui il debitore abbia tempestivamente presentato domanda di concessione di mutuo decennale ai sensi della legge n. 286 del 1989, con conseguente differimento della scadenza dei ratei dovuti alla banca procedente ex art. 4 della legge citata.

Riferimenti normativi: Legge 05/07/1928 num. 1760 CORTE COST., Legge 04/08/1989 num. 286

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)