Sez. 3, Sentenza n. 3731 del 29/03/1995 (Rv. 491495 - 01)
CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE | Beni diversi da quelli sottoposti al privilegio ex art. 11 legge n. 1760 del 1928 - Disciplina speciale per l'esecuzione forzata - Applicabilità - Contestazione - Opposizione alla esecuzione - Configurabilità - Relativa sentenza - Impugnazione - Termine - Sospensione durante il periodo feriale - Inapplicabilità - Debitore opponente - Domanda ex art. 96 cod. proc. civ. - Proposizione - Irrilevanza.
CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE
In tema di credito agrario, l'art. 11 legge 5 luglio 1928 n.1760 che dispone che la vendita dei beni offerti dal debitore a garanzia del mutuante abbia luogo a seguito del sequestro ordinato dal Pretore su istanza del creditore, configura tale provvedimento come un atto del processo esecutivo che realizza nella sostanza gli effetti del pignoramento, con la conseguenza che in relazione ad esso trovano applicazione le disposizioni sulle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. Pertanto, va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cit. quella diretta a far valere che il credito dell'Istituto bancario era stato azionato in relazione al privilegio da cui è assistito, nelle forme di cui all'art. 11 legge cit. - anziché in base a titolo esecutivo nei modi ordinari - anche su beni diversi da quelli sottoposti al privilegio, sicché rispetto a questi ultimi mancava il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione forzata. Ne deriva che il termine per l'impugnazione della sentenza che decide l'opposizione non è soggetto a sospensione durante il periodo feriale, in ragione della norma di deroga di cui all'art. 3 legge 7 ottobre 1969 n. 742, che richiama l'art. 92 dell'Ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941 n. 12. La sospensione del termine è inoperante anche nel caso in cui la sentenza oltre a decidere l'opposizione abbia pronunciato anche sulla connessa domanda sollevata dal debitore opponente di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., per avere il creditore istante agito "in executivis" nelle forme di cui all'art. 11 legge cit. su beni sui quali non poteva essere esercitato il privilegio del credito agrario, in base al principio secondo cui in caso di pluralità di domande contro la stessa parte, l'operatività o meno della sospensione feriale dei termini processuali va stabilita in base alla disciplina applicabile alla domanda principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 05/07/1928 num. 1760 art. 11 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)