Sez. 4, Sentenza n. 11788 del 27/09/1994 Ud. (dep. 24/11/1994) Rv. 200402 - 01
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Condizioni - Sanzione sostitutiva | Sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria della specie corrispondente - Erronea indicazione della misura del ragguaglio - Rigetto della richiesta - Dovere del giudice - Fattispecie.
Procedimenti speciali - Patteggiamento - Condizioni - Sanzione sostitutiva
Qualora venga formulata richiesta di applicazione di pena detentiva sostituita con la pena pecuniaria della specie corrispondente e la sanzione pecuniaria sostitutiva sia stata determinata, operando il ragguaglio nella misura di Lit. 75.000 giornaliere, anziché in quella di Lit. 25.000, come avrebbe dovuto essere dato che trattandosi di fatto commesso anteriormente all'entrata in vigore della legge 5 ottobre 1993, n. 402, modificatrice dell'art. 135 cod. pen., il giudice deve disattendere la detta richiesta che contiene un'erronea indicazione del ragguaglio, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio della sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., in accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato per violazione di legge).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/10/1993 num. 402 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)