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Sez. 3, Sentenza n. 3837 del 12/11/1996 Cc. (dep. 09/01/1997) Rv. 206533 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - SANZIONE SOSTITUTIVA | Più reati uniti dal vincolo della continuazione - Applicazione di sanzioni sostitutive - Valutazione del rispetto del limite di ammissibilità delle sanzioni sostitutive in base alla pena risultante all'esito della diminuzione prevista per la scelta del rito - Necessità - Riferimento alla pena base per il reato più grave prima di procedere all'aumento per la continuazione secondo quanto previsto dall'art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689 - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206533-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - SANZIONE SOSTITUTIVA

In caso di patteggiamento sulla pena o sul rito per più reati uniti dal vincolo della continuazione, il giudizio sulla concedibilità della pena sostitutiva alla pena detentiva breve ex art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689 deve essere fatto con riferimento alla quantificazione della pena risultante all'esito della diminuzione di un terzo della pena da irrogare in concreto, e perciò necessariamente dopo l'aumento determinato dalla continuazione. Ciò in deroga al principio stabilito dall'ultimo comma dell'art. 53 legge citata, che prevede come riferimento la pena per il reato più grave prima dell'aumento per la continuazione. Tale trattamento, derivante dalla disciplina specifica dei procedimenti speciali, costituisce una situazione di maggior favore per l'imputato ed è coerente con la funzione deflattiva attribuita a tali riti.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)