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Sez. L, Sentenza n. 4969 del 28/04/1993 (Rv. 482095 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Delle prestazioni | Dell'indennità di malattia e di maternità - Termine annuale per le relative azioni - Interruzione o sospensione per giudizio penale relativo a reato e idoneo a influire sul diritto a dette prestazioni - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482095-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Delle prestazioni

Attese la tassatività e l'insuscettibilità di applicazione analogica dei casi d'interruzione e sospensione della prescrizione previsti dal codice civile (artt. 2943, 2944, 2941 e 2942), la prescrizione annuale (ex art. 6 legge 11 gennaio 1943 n. 138) dell'azione volta a conseguire l'indennità di malattia e l'indennità di maternità (art. 15 legge 30 dicembre 1971 n. 1204) non è né interrotta né sospesa dall'instaurazione e dalla pendenza di un giudizio penale relativo a reato (nella specie, truffa aggravata per simulazione del rapporto di lavoro) la cui decisione possa influire sull'esistenza (o no) del diritto alle suindicate prestazioni, il corso della cui prescrizione l'interessato, in pendenza del procedimento penale, avrebbe potuto interrompere (in mancanza della proposizione dell'azione in sede civile) con reiterate intimazioni di pagamento all'istituto previdenziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2945, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)