Sez. 2, Sentenza n. 7898 del 28/09/1994 (Rv. 487936 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Istanza di nomina del curatore dell'eredità giacente - Esclusione - Limiti.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
Le cause di interruzione della prescrizione del diritto sono solo quelle indicate, con disposizioni tassative non applicabili per analogia, dall'art. 2943 cod. civ. (notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio di cognizione, conservativo o esecutivo o che valga a costituire in mora il debitore) e dall'art. 2944 cod. civ. (riconoscimento del debito), tra le quali non rientra l'istanza di nomina del curatore dell'eredità giacente che non contenga anche una domanda della parte di pagamento del credito nei confronti del nominando curatore, dato che tale istanza, in se e per se considerata, non ha il contenuto ed i caratteri di una domanda giudiziale, che è atto notificato per promuovere un giudizio di cognizione, conservativo o esecutivo, né è assimilabile alla domanda di ammissione al passivo, che è atto equiparato per legge alla domanda giudiziale (art. 94 della legge fallimentare) sia per la funzione di accertamento del credito sia per il carattere contenzioso del procedimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 528 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, Preleggi art. 12, Legge Falliment. art. 94, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)