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Sez. U, Sentenza n. 2101 del 24/05/1975 (Rv. 375839 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - IN GENERE - LITISCONSORZIO DI NATURA PROCESSUALE E LITISCONSORZIO DI NATURA SOSTANZIALE - DIFFERENZA CIRCA L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN PRIMO GRADO - CONSEGUENTE DIFFERENZA DEI POTERI DI CONTROLLO DEL GIUDICE D'APPELLO AI FINI DELL'APPLICABILITA DELL'ART 331 COD PROC CIV - ERRONEA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN PRIMO GRADO SUL PRESUPPOSTO DELLA SUSSISTENZA DI LITISCONSORZIO DI NATURA SOSTANZIALE - OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1975-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375839-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - IN GENERE - LITISCONSORZIO DI NATURA PROCESSUALE E LITISCONSORZIO DI NATURA SOSTANZIALE - DIFFERENZA CIRCA L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN PRIMO GRADO - CONSEGUENTE DIFFERENZA DEI POTERI DI CONTROLLO DEL GIUDICE D'APPELLO AI FINI DELL'APPLICABILITA DELL'ART 331 COD PROC CIV - ERRONEA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN PRIMO GRADO SUL PRESUPPOSTO DELLA SUSSISTENZA DI LITISCONSORZIO DI NATURA SOSTANZIALE - OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN APPELLO - LEGITTIMITA.*

Nell'ipotesi di litisconsorzio di natura processuale la integrazione del contraddittorio e collegata ad una pregiudiziale valutazione di opportunita rimessa al giudice di primo grado, il quale tiene conto di esigenze di natura pubblicistica dirette sia ad attuare la economia dei giudizi, sia ad evitare l'eventualita di giudicati contraddittori nel caso di separato svolgimento dei giudizi, a causa dell'esistenza di elementi comuni a piu soggetti in ordine allo oggetto della controversia. Pertanto, qualora in primo grado sia stata disposta la chiamata in causa di terzi a norma dell'art 107 cod proc civ, sfugge al controllo del giudice dell'impugnazione (e, in particolare, al giudice di legittimita) la valutazione della opportunita del provvedimento adottato, e la necessita del conseguente litisconsorzio fra parti originarie e parti successive costituisce un dato acquisito, dal quale non si puo prescindere ai fini della applicazione dell'art 331 cod proc civ. al contrario, nell'ipotesi di litisconsorzio determinato da ragioni di carattere sostanziale (art 102 cod proc civ), la necessita di integrazione del contraddittorio in primo grado non dipende da una valutazione di opportunita da parte del giudice, ma solo dal riscontro dell'esistenza di una norma di legge che impone il litisconsorzio o dalla impossibilita di adottare una pronuncia idonea a produrre gli effetti giuridici voluti, senza la partecipazione al giudizio di determinati soggetti. Questo riscontro, risolvendosi nell'applicazione di norme e di principi giuridici in ordine ai quali non e conferito al giudice un potere discrezionale, non puo essere rimesso alla esclusiva Determinazione del giudice di primo grado, il cui giudizio e pertanto soggetto a riesame, anche ex officio (trattandosi di questione incidente sulla regolarita del rapporto processuale) da parte dei giudici delle successive fasi di impugnazione. Alla luce di tali principi, quindi, allorche il giudice di primo grado abbia disposto l'integrazione del contraddittorio ritenendo erroneamente che l'integrazione dovesse essere fatta ai sensi dello art 102 cod proc civ, deve considerarsi del tutto corretta la decisione del giudice di appello, il quale emetta la sua pronuncia senza disporre, ai sensi dell'art 331 cod proc civ, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)