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Sez. L, Sentenza n. 658 del 27/01/1984 (Rv. 432928 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - SENTENZA DI PRIMO GRADO DICHIARATIVA DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEL TERMINE PERENTORIO FISSATO DAL GIUDICE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI APPELLO - OGGETTO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432928-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - SENTENZA DI PRIMO GRADO DICHIARATIVA DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEL TERMINE PERENTORIO FISSATO DAL GIUDICE - ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DI APPELLO - OGGETTO - ESTENSIONE.*

Perché possa verificarsi l'Estinzione del processo, per la mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio fissato dal giudice, non è sufficiente che vi sia stato un ordine di integrazione non revocato prima della scadenza del termine e che l'Estinzione sia stata eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa, ma è altresì necessario che ricorra effettivamente la necessità della disposta integrazione. Pertanto, il giudice di secondo grado, adito a seguito dell'appello dell'interessato avverso la decisione che ha pronunciato l'Estinzione del processo per la causa anzidetta, non può limitarsi ad accertare la sussistenza dell'ordine di integrazione, l'inutile decorso del termine perentorio all'uopo assegnato e la tempestività della correlativa eccezione, ma è tenuto anche a verificare - in relazione alla specifica censura dell'appellante, che contesti la legittimità del detto ordine - l'effettiva sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario. (V 2101/75, mass n 375839; (V 1614/75, mass n 375209).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)