Sez. 1, Sentenza n. 7872 del 27/09/1994 (Rv. 487904 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - DECISIONE | Sentenza arbitrale - Invalidità per mancata integrazione del contraddittorio - Giudice dell'impugnazione - Pronuncia - Contenuto.
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - DECISIONE
Il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la sentenza arbitrale, ove questa risulti invalidamente emessa per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, dichiarata la nullità del giudizio arbitrale e della decisione che lo ha definito, deve ordinare la integrazione del contraddittorio dinanzi a sè e pronunciare nel merito ex art. 830 cod. proc. civ., senza potersi in presenza di una volontà compromissoria validamente espressa, limitare ad una pronuncia di mera invalidazione della sentenza arbitrale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)