Sez. 3, Sentenza n. 4847 del 29/07/1986 (Rv. 447545 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - ASSIMILABILITÀ ALL'APPELLO - LIMITI - DECLARATORIA DELLA NULLITÀ - CONSEGUENTE PRONUNCIA SUL MERITO - RILEVAZIONE DELLA NULLITÀ IN CASSAZIONE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AD ALTRO GIUDICE E NON AL COLLEGIO ARBITRALE - NECESSITÀ.*
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - ASSIMILABILITÀ ALL'APPELLO - LIMITI - DECLARATORIA DELLA NULLITÀ - CONSEGUENTE PRONUNCIA SUL MERITO - RILEVAZIONE DELLA NULLITÀ IN CASSAZIONE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AD ALTRO GIUDICE E NON AL COLLEGIO ARBITRALE - NECESSITÀ.*
Il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale non costituisce un comune appello rispetto alla pronunzia degli arbitri, pur avendone in parte i caratteri, in quanto è limitato allo accertamento, positivo o negativo, dei vizi di nullità previsti dall'art. 829 cod. civ., con la conseguenza, disposta dal successivo art. 830, che, se il giudice dell'impugnazione dichiara la detta nullità, deve pronunciare sul merito. Laddove, se tale nullità (nella specie, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario) è rilevata invece, nella successiva Sede di legittimità, la Corte deve rimettere la causa ad altro giudice (per l'integrazione del contraddittorio e) per il giudizio di merito e non già al medesimo collegio arbitrale, ai sensi dell'art. 383, comma terzo, cod. proc. civ.. (V 540/84, mass nn 432767 e 432766; (Conf 7402/83, mass n 431999 sulla prima parte; (Conf 3871/80, mass n 407735).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)