Sez. 5 - , Sentenza n. 2476 del 04/02/2020 (Rv. 656750 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE) - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI | Credito d’imposta - Art. 8 l. n. 388 del 2000 - Decorrenza - Periodo d’imposta anno 2000 - Sussistenza - Approvazione del regime agevolativo - Rilevanza - Utilizzabilità per investimenti antecedenti al 14 marzo 2001 - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE) - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI
In tema di agevolazioni per investimenti in aree svantaggiate, l'art. 8 della l. n. 388 del 2000 deve essere interpretato nel senso che può riconoscersi il credito di imposta solo per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000, con decorrenza successiva al 14 marzo 2001, ossia dalla data di approvazione del detto regime agevolativo da parte della Commissione europea, non potendosi viceversa riconoscere per investimenti avviati prima di suddetta data (nei vari anni di imposta, purché successivi al 2000), ostandovi il tenore letterale della disposizione, nonché ragioni di logica e ragionevolezza.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)