Sez. 5 - , Ordinanza n. 18424 del 12/07/2018 (Rv. 649618 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE) - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI | Credito d'imposta ex art. 8 della l. n. 388 del 2000 - Nuova disciplina introdotta dal d.l. n. 138 del 2002 - Momento rilevante ai fini dell'applicabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE) - DISPOSIZIONI SPECIALI PER PARTICOLARI TERRITORI
In tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, ai fini della fruizione del credito di imposta previsto dall'art. 8 della l. n. 388 del 2000, il momento nel quale le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute deve essere individuato - in forza del richiamo dell'art. 10, comma 3, del d.l. n. 138 del 2002, conv. nella l. n. 178 del 2002, all'art. 75 comma 2, lett. a) (attuale art. 109), del d.P.R. n. 917 del 1986 – nella consegna del bene, che costituisce regola generale applicabile ai nuovi investimenti in beni strumentali mobili, eccezionalmente derogata dalla disciplina intertemporale per i "contratti conclusi" dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 138 del 2002 ma prima della sua conversione.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 all. 10, Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)