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Sez. 5, Sentenza n. 483 del 10/03/1967 Ud. (dep. 06/06/1967) Rv. 104476 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE - MOTIVAZIONE - RICHIAMO ALLA MOTIVAZIONE ADOTTATA DAL PRIMO GIUDICE - CONDIZIONI E LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104476-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE - MOTIVAZIONE - RICHIAMO ALLA MOTIVAZIONE ADOTTATA DAL PRIMO GIUDICE - CONDIZIONI E LIMITI.*

Il principio, che difetti di motivazione la sentenza dei giudici di appello che si limiti a ricalcare le argomentazioni del giudice di primo grado senza un preliminare esame critico delle censure formulate dalla parte, non trova applicazione allorche, col motivo di appello, venga prospettata una censura solo apparente, o perche il motivo si fonda su apprezzamenti e circostanze estranei al contenuto della sentenza impugnata, o perche con l'impugnazione viene chiesto, senza il sostegno di specifiche argomentazioni, il riconoscimento di elementi motivatamente esclusi dalla sentenza stessa. In simili ipotesi, bastano il richiamo alla sentenza impugnata e la ripetizione dei relativi argomenti, in quanto, col ritenere sufficiente il riferimento, non si viene meno all'Obbligo della motivazione, ma semplicemente si contesta la Mancanza di qualunque base per una motivazione indipendente ed autonoma. (V 103312, anno 1967; 100086, 100845, 102819, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 523, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)