diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 889 del 23/06/1967 Ud. (dep. 03/10/1967) Rv. 105599 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE - - MOTIVAZIONE - INTEGRAZIONE CON LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/105599-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - SENTENZA - IN GENERE - - MOTIVAZIONE - INTEGRAZIONE CON LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - CONDIZIONI - LIMITI.*

La motivazione della sentenza d'appello puo essere integrata con quella della decisione dei primi giudici specie quando vi sono dei riferimenti espliciti, o anche impliciti, agli accertamenti derivanti dalle rigorose e concordanti indagini compiute dai giudici medesimi; cio tuttavia non puo ammettersi quando la censura dell'impugnate investe non solo la conclusione cui i primi giudici sono pervenuti, ma anche il metodo di indagini seguito, perche cio viene a scuotere sin dall'origine tutto il complesso della prova, che deve necessariamente essere ricomposta e rivalutata per l'esigenza di controllare se si puo pervenire alle medesime conclusioni. (Conf 104476, 103920, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 523, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)