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Sez. 2, Sentenza n. 2978 del 22/10/1971 (Rv. 354250 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI IN GENERE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA NATURA DEL LAVORO PRESTATO - DIPENDENTI NON DI RUOLO DI UN COMUNE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1971-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354250-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI IN GENERE - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA NATURA DEL LAVORO PRESTATO - DIPENDENTI NON DI RUOLO DI UN COMUNE - APPLICABILITA.*

Elemento di riferimento per la Determinazione dei contributi assicurativi dovuti per i lavoratori non e la qualifica degli stessi, bensi la natura del lavoro prestato in relazione all'attivita economica del datore di lavoro. Tale principio vale anche per i dipendenti non di ruolo di un comune, per i quali, ai fini della corresponsione dei contributi, si deve fare riferimento all'attivita che in concreto il comune medesimo esplica attraverso il lavoro dei detti dipendenti. (nella specie, con apprezzamento ritenuto incensurabile dalla SC, i giudici di merito avevano rilevato che l'attivita esplicata dai dipendenti in questione, addetti a lavori di pulizia e manutenzione di beni comunali, si estrinsecava nella sola produzione di servizi, e sotto questo profilo quella del comune poteva equipararsi, ai fini dei contributi assicurativi, all'attivita di un'impresa industriale). (V 1332'69, mass n 340034).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)