Sez. 5 - , Sentenza n. 11270 del 07/04/2022 (Rv. 664340 - 02)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Rimborso del credito ex art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Dichiarazione ex art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 542 del 1999 - Contenuto - Requisito essenziale per la compensazione - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, la dichiarazione di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 542 del 1999, contenente i dati richiesti per l'istanza di rimborso, fin dal momento della sua introduzione e prima ancora della previsione di uno specifico termine per il suo espletamento, integra un presupposto della compensazione, sicché, pur non escludendo, in presenza delle altre condizioni, l'esistenza di un credito d'IVA suscettibile comunque di rimborso e non determinando conseguentemente il suo recupero da parte dell'amministrazione finanziaria, la sua omissione giustifica l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 471 del 1997, in quanto strumentale a controlli di tipo sostanziale.
Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., DPR 14/10/1999 num. 542 art. 8, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., DPR 16/04/2003 num. 126
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)