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Sez. L, Sentenza n. 3521 del 13/06/1984 (Rv. 435523 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - MOTIVO SOGGETTIVO O INTERNO DEL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435523-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - MOTIVO SOGGETTIVO O INTERNO DEL DATORE DI LAVORO - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Il motivo soggettivo o interno che spinge il datore di lavoro a recedere dal rapporto, avvalendosi di una giusta causa o di un giustificato motivo di licenziamento, è privo di Rilevanza esterna e non incide sulla validità del recesso, salvo quanto contrariamente disposto per specifiche ipotesi (art. 4 legge 1966 n. 604, artt. 15 e 28 legge 1970 n. 300, art. 13 legge 1977 n. 903) in cui il fine perseguito dal datore di lavoro assume Rilevanza autonoma, determinando la nullità dell'atto di recesso indipendentemente dalla relativa motivazione. (V 6912/83, mass n 431569).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)