Sez. L, Sentenza n. 6912 del 19/11/1983 (Rv. 431569 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO DI UNA PLURALITÀ DI DIPENDENTI - ADOZIONE DEI CORRELATIVI PROVVEDIMENTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO A CARICO DI ALCUNI SOLTANTO DEI PREDETTI DIPENDENTI - AMMISSIBILITÀ - MOTIVO SOGGETTIVO DETERMINANTE TALI PROVVEDIMENTI - IRRILEVANZA - LIMITI - ILLICEITÀ DEL MOTIVO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO DI UNA PLURALITÀ DI DIPENDENTI - ADOZIONE DEI CORRELATIVI PROVVEDIMENTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO A CARICO DI ALCUNI SOLTANTO DEI PREDETTI DIPENDENTI - AMMISSIBILITÀ - MOTIVO SOGGETTIVO DETERMINANTE TALI PROVVEDIMENTI - IRRILEVANZA - LIMITI - ILLICEITÀ DEL MOTIVO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Nel caso in cui un comportamento illegittimo, tale da giustificare l'irrogazione di una sanzione disciplinare, ed anche il licenziamento per giusta causa e giustificato motivo, sia stato posto in essere da una pluralità di dipendenti, il datore di lavoro può limitare lo Esercizio del suo diritto di reazione, contestando l'infrazione ad alcuni soltanto di tali lavoratori ed adottando solo a carico dei medesimi i relativi provvedimenti, senza che possa assumere rilievo il motivo soggettivo che determina i provvedimenti stessi, salvo che tale motivo sia illecito in quanto traducentesi nel proposito fraudolento di far conseguire al provvedimento un risultato vietato da norme imperative, come avviene allorché il licenziamento è utilizzato al fine esclusivo di reprimere l'Esercizio dell'attività sindacale. L'accertamento in ordine all'illiceità o meno del motivo nel senso predetto deve formare oggetto di specifica indagine da parte del giudice del merito, la cui valutazione è censurabile, in Sede di legittimità, soltanto per vizi di motivazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)