Sez. 2, Sentenza n. 2206 del 25/10/1988 Ud. (dep. 14/02/1989) Rv. 180485 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - ASSISTENZA ALL'UDIENZA DELL'IMPUTATO - RINUNCIA DEL DETENUTO A COMPARIRE - ESTENSIBILITÀ ALL'UDIENZA DI RINVIO DOPO SOSPENSIONE - ESCLUSIONE - RICHIESTA DI SOSPENSIONE PER IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO - RIGETTO - MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE - CONSEGUENZE.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - ASSISTENZA ALL'UDIENZA DELL'IMPUTATO - RINUNCIA DEL DETENUTO A COMPARIRE - ESTENSIBILITÀ ALL'UDIENZA DI RINVIO DOPO SOSPENSIONE - ESCLUSIONE - RICHIESTA DI SOSPENSIONE PER IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO - RIGETTO - MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE - CONSEGUENZE.*
La rinuncia dell'imputato detenuto a presenziare ad un'udienza specificamente indicata non si estende a quella successiva eventualmente disposta ex art. 431 cod. proc. pen.. nell'udienza di rinvio il giudice è tenuto a valutare i motivi della richiesta di ulteriore sospensione per impedimento dell'imputato ed a fornire adeguata motivazione della relativa decisione. Il rigetto dell'istanza di rinvio sorretta da motivazione non conforme alla legge determina la nullità del giudizio per inosservanza delle Disposizioni concernenti l'intervento dell'imputato, che ha diritto di assistere al dibattimento, in ogni momento del quale può esercitare la facoltà riconosciutagli dall'art. 443 cod. proc. pen.; la nullità è rilevabile d'ufficio ed è denunciabile nei tempi indicati nell'ultimo comma dell'art. 185 cod. proc. pen..*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 443, Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)