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Sez. 3, Sentenza n. 18110 del 05/09/2011 (Rv. 619403 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Opposizioni esecutive - Litisconsorzio necessario con creditore procedente e creditori intervenuti al momento di inizio dell'opposizione - Eccezione di non integrità del contraddittorio - Condizioni e limiti - Onere di allegazione del deducente - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619403-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

Nelle opposizioni esecutive il litisconsorzio processuale è necessario coi creditori che rivestano la qualità di procedente o di interventore al momento in cui la singola opposizione sia instaurata, non rilevando a tal fine gli interventi successivamente dispiegati. Tuttavia, la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l'onere non soltanto di indicare le persone che debbano partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l'esistenza, ma anche quello di indicare gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano la sua eccezione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che tale duplice indicazione non fosse stata operata, non potendosi pertanto provvedere sull'eccezione di non integrità del contraddittorio, attesa soprattutto la necessità di verificare che la lamentata pretermissione si fosse verificata con riferimento a creditori che avevano assunto la qualità di intervenuti prima dell'instaurazione del giudizio di opposizione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)