diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 28356 del 05/11/2019 (Rv. 655727 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Redditi del consolidato - Società controllante e controllata - Opzione per il regime di tassazione di gruppo - Responsabilità solidale - Fondamento - Conseguenze - Unico atto intestato alla società consolidata e successivamente notificato alla consolidante - Legittimità.
Stato
decisa il 2019-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655727-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

In tema di riscossione, qualora la società controllante e quella controllata optino congiuntamente per il regime di tassazione di gruppo, ex art. 117 del d.P.R. n. 917 del 1986, l'esercizio di detta opzione comporta la determinazione di un reddito complessivo globale dato dalla somma algebrica dei redditi delle singole imprese, con conseguente responsabilità solidale ex art. 127 del d.lgs. cit. delle dette società in relazione alla maggiore imposta accertata. Pertanto, trattandosi di ipotesi di solidarietà in senso sostanziale, è legittima la predisposizione di un unico avviso di accertamento intestato alla società consolidata (nella specie estintasi prima della notificazione dell'atto) e notificato successivamente anche alla società consolidante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 127, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 117, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)