Sez. L, Sentenza n. 3958 del 02/07/1982 (Rv. 421912 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONCILIAZIONE - TENTATIVO FACOLTATIVO - COMMISSIONI PROVINCIALI - VERBALE - IN GENERE - DI AVVENUTA CONCILIAZIONE - EFFETTI - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - RICORSO PER CASSAZIONE - IMPROCEDIBILITÀ PER SOPRAVVENUTA MANCANZA DI INTERESSE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONCILIAZIONE - TENTATIVO FACOLTATIVO - COMMISSIONI PROVINCIALI - VERBALE - IN GENERE - DI AVVENUTA CONCILIAZIONE - EFFETTI - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - RICORSO PER CASSAZIONE - IMPROCEDIBILITÀ PER SOPRAVVENUTA MANCANZA DI INTERESSE.*
La sopravvenuta definizione della controversia avanti alla commissione provinciale di conciliazione, istituita presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a norma dell'art. 410 cod. proc. civ. (nel testo introdotto dalla legge n. 533 del 1973), determina, anche in Sede di legittimità, la cessazione della materia del contendere, in quanto fa venir meno la posizione di contrasto fra le parti in causa e, conseguentemente, la necessità della pronuncia giudiziale precedentemente richiesta; tale situazione determina, a sua volta, la sopravvenuta Mancanza dell'interesse ad agire della parte ricorrente e, conseguentemente, l'improcedibilità del ricorso. (V 1975/82, mass n 419824).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)