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Sez. L, Sentenza n. 1975 del 29/03/1982 (Rv. 419824 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONCILIAZIONE - TENTATIVO FACOLTATIVO - COMMISSIONI PROVINCIALI - IN GENERE - DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA AVANTI A DETTE COMMISSIONI - EFFETTI - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.*
Stato
decisa il 1982-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419824-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONCILIAZIONE - TENTATIVO FACOLTATIVO - COMMISSIONI PROVINCIALI - IN GENERE - DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA AVANTI A DETTE COMMISSIONI - EFFETTI - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.*

La sopravvenuta definizione della controversia avanti alla commissione provinciale di conciliazione, istituita presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a norma dell'art. 410 cod. proc. civ. (nel testo introdotto dalla legge n. 533 del 1973), determina, anche in Sede di legittimità, la cessazione della materia del contendere, la quale si verifica in ogni caso in cui, per effetto di situazioni sopravvenute nel corso del processo, venga totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le parti in causa e, conseguentemente, la necessità della pronuncia giudiziale precedentemente richiesta. (V 1264/78, mass n 390621; (V 1588/77, mass n 385306; (V 1834/76, mass n 380623; (V 1339/76, mass n 380031).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)