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Sez. 5, Sentenza n. 4953 del 18/04/2000 (Rv. 535755 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO | Accertamento induttivo di operazioni imponibili sulla base di rimanenze del precedente periodo di imposta - Tempestiva rettifica della dichiarazione relativa al precedente periodo - Omissione in presenza di una dichiarazione di liquidazione, della esistenza di bilancio di liquidazione chiuso a zero e della cancellazione della società dal registro delle imprese entro il 31 dicembre - Conseguenze - Presupposti per l'accertamento induttivo - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535755-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO

In tema di imposta sul valore aggiunto, l'ufficio finanziario non può procedere ad accertamento induttivo ex art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ritenendo la omissione di fatturazione, da parte di una società, di ricavi in dipendenza di rimanenze relative al precedente periodo di imposta, fondandosi sulla presunzione che dette rimanenze siano state realizzate nel periodo immediatamente successivo, quando risulti incontestabilmente, per non aver l'amministrazione finanziaria proceduto a tempestiva rettifica della dichiarazione IVA relativa all'anno precedente, che in tale periodo la società era stata posta in liquidazione, che il bilancio di liquidazione, presentato nel mese di dicembre, era stato chiuso a zero con esposizione di perdite e che entro il 30 dicembre era stata cancellata dal registro delle imprese, non essendo sufficiente in siffatta situazione la sola omissione della presentazione all'ufficio della dichiarazione di cessazione della attività sociale per ritenere la prosecuzione della stessa nel successivo periodo di imposta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)