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Sez. 1, Sentenza n. 2376 del 29/08/1963 (Rv. 263660 - 01)

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ ESTINZIONE - CONDIZIONI - CESSAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI SOCIALI - DICHIARAZIONE DI REDDITI SOGGETTA A RETTIFICAZIONE - DEBITO D'IMPOSTA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1963-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263660-01

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ ESTINZIONE - CONDIZIONI - CESSAZIONE DI TUTTI I RAPPORTI SOCIALI - DICHIARAZIONE DI REDDITI SOGGETTA A RETTIFICAZIONE - DEBITO D'IMPOSTA - SUSSISTENZA.*

La chiusura delle operazioni di liquidazione con l'approvazione del bilancio finale, e la cancellazione della societa dal registro della impresa producano l'Estinzione della societa stessa solo quando la situazione apparente o presuntiva risponda alla realta di fatto dell'effettiva avvenuta cessazione di tutti i rapporti derivanti dall'attivita della societa od a questa connessi, l'Estinzione della societa, pertanto, non si verifica, quando esista una dichiarazione di redditi per la quale l'amministrazione debba procedere entro i termini di legge al dovuto controllo, che puo condurre alla rettificazione della dichiarazione stessa. Il debito d'imposta deve, infatti, ritenersi sorto al verificarsi della situazione di fatto cui la legge lo ricollega, e non gia al momento in cui avviene l'accertamento dell'ufficio finanziario, il quale ha la funzione di constatare in concreto la esistenza dell'obbligazione tributaria (che quindi preesista) e di determinarne la misura. (Conf 47'63' 299'61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)