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Sez. L, Sentenza n. 18869 del 10/12/2003 (Rv. 568767 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Indennità di trasferta - Pattuizione di importi in cifra fissa superiori ai limiti previsti dal contratto collettivo - Imponibilità dell'eccedenza per intero e non nella misura ridotta prevista dall'art. 12 legge n. 153 del 1969 (nel testo precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 314 del 1997) - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568767-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

La previsione dell'art. 12, secondo comma, della legge n. 153 del 1969 (nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 314 del 1997), secondo cui le somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità di trasferta in cifra fissa sono imponibili ai fini contributivi nella misura ridotta del 50% del loro ammontare, trova applicazione anche in relazione agli importi di tale indennità pattuiti in misura superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva, atteso che la citata disposizione non contiene alcun riferimento, neanche implicito, a tale contrattazione, che possa far considerare come interamente retributivo l'importo eccedente la misura fissata in sede collettiva.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)