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Sez. L, Ordinanza n. 12210 del 08/05/2025 (Rv. 675261-01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Supplenze temporanee - Seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze - Equiparazione agli insegnanti abilitati di quelli in possesso di laurea e ventiquattro crediti formativi - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675261-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE

In tema di supplenze temporanee, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. 13 giugno 2007 e nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze previste dall'art. 1-quater del d.l. n. 126 del 2019, devono essere inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, cui non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di ventiquattro crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d. lgs. n. 59 del 2017 (nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla modifica operata dal d.l. n. 36 del 2022), i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie di circolo e di istituto e nella seconda fascia delle citate graduatorie provinciali per le supplenze.

DM min. IUR 13/06/2007 art. 5 com. 3, Decreto Legisl. 13/04/2017 num. 59 art. 5 com. 1, Decreto Legge 29/10/2019 num. 126 art. 1 quater CORTE COST., Legge 20/12/2019 num. 159 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/2022 num. 36 CORTE COST., Legge 29/06/2022 num. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)