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Sez. U, Sentenza n. 2121 del 15/07/1974 (Rv. 370431 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - MANCANZA DI DECISIONE ANCHE NON DEFINITIVA SUL MERITO - DECISIONE SUL MERITO - NOZIONE - DECISIONE RELATIVA ALLE CONDIZIONI DELL'AZIONE ED ALLA FONDATEZZA DELLE DOMANDE E DELLE ECCEZIONI.*
Stato
decisa il 1974-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370431-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - MANCANZA DI DECISIONE ANCHE NON DEFINITIVA SUL MERITO - DECISIONE SUL MERITO - NOZIONE - DECISIONE RELATIVA ALLE CONDIZIONI DELL'AZIONE ED ALLA FONDATEZZA DELLE DOMANDE E DELLE ECCEZIONI.*

Il regolamento preventivo di giurisdizione e precluso non soltanto dall'emanazione di una sentenza definitiva, ma anche dall'emanazione di una sentenza non definitiva sul merito, dovendosi intendere per decisione sul merito quella che non riguardi esclusivamente la giurisdizione o i presupposti processuali (legittimazione processuale, regolarita del contraddittorio, Competenza), ma concerna anche, o concerna soltanto, le condizioni dell'Azione, o, in tutto o in parte, la fondatezza o meno delle pretese e delle eccezioni. (nella specie, con sentenza non definitiva, era stato dichiarato che gli attori erano privi di titolo alla detenzione di un terreno demaniale, della quale avevano chiesto l'accertamento in funzione della domanda di rimborso di spese sostenute per lavori eseguiti). (Conf 16'71, mass n 349317).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)