Sez. U, Sentenza n. 16 del 11/01/1971 (Rv. 349317 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - MANCANZA DI DECISIONE SUL MERITO - DECISIONE SUL MERITO - NOZIONE - DECISIONE RELATIVA AI PRESUPPOSTI PROCESSUALI O ALLE CONDIZIONI DELL'AZIONE - INCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - MANCANZA DI DECISIONE SUL MERITO - DECISIONE SUL MERITO - NOZIONE - DECISIONE RELATIVA AI PRESUPPOSTI PROCESSUALI O ALLE CONDIZIONI DELL'AZIONE - INCLUSIONE.*
Il regolamento preventivo di giurisdizione e precluso non soltanto dall'emanazione di una sentenza definitiva, ma anche dalla emanazione di una sentenza non definitiva sul merito, dovendosi intendere per decisione sul merito quella che non riguardi esclusivamente la giurisdizione o i presupposti processuali (legittimazione processuale, regolarita del contraddittorio, Competenza), ma concerna anche o concerna soltanto le condizioni dell'Azione o, in tutto o in parte, la fondatezza o meno delle pretese e delle eccezioni. (nella specie, un comune aveva proposto domanda giudiziale di rivendicazione dell'utile dominio di alcuni terreni nei confronti di un privato e di affrancazione dell'enfiteusi nei confronti del Demanio dello stato. In pendenza di tale giudizio i terreni erano stati espropriati in attuazione della legge stralcio di riforma fondiaria e lo ente di colonizzazione ne aveva preso possesso, sicche il comune aveva proposto nei confronti di detto ente le domande gia spiegate contro il privato espropriato. Il tribunale con sentenza non definitiva aveva dichiarato che il comune era, in data anteriore al decreto presidenziale di esproprio, enfiteuta dei terreni e con successiva ordinanza aveva sollevato questione di legittimita costituzionale di detto decreto, che era stato dichiarato illegittimo con sentenza della Corte costituzionale. Riassunto il giudizio davanti al tribunale, lo ente di colonizzazione ha proposto regolamento di giurisdizione, del quale le su hanno dichiarato l'inammissibilita per il motivo di cui alla massima che precede). (V 2607'69, mass n 342212' 2371'69, mass n 341818' 3310'68, mass n 336304).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)