Sez. 1, Sentenza n. 14384 del 08/07/2005 (Rv. 582014 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE | In genere.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo di sottoposizione alle vaccinazioni obbligatorie, il dovere di tutelare la salute del minore da parte del genitore non può risolversi nella negazione, per propria convinzione, dell'esistenza dell'obbligo, o nel timore generico di un pregiudizio per il minore, ma deve concretarsi nella prospettazione di specifiche ragioni che nel singolo caso rendono la vaccinazione pericolosa e nella dimostrazione di particolari controindicazioni, desunte dalla salute fisica del soggetto da vaccinare, o quanto meno di fatti concreti che siano comunque tali da giustificare l'erronea persuasione di un pericolo per il minore.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 4, Legge 25/02/1992 num. 210 art. 7, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)