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Sez. 1, Sentenza n. 11226 del 18/07/2003 (Rv. 565229 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE | Vaccinazione obbligatoria contro l'epatite B - Mancato rispetto dell'obbligo - Conseguenze sanzionatorie - Causa di giustificazione - Sussistenza - Condizioni - Indicazione di specifiche ragioni che la rendono controindicata - Allegazione di prova circa l'indifferenza della struttura sanitaria - Affermazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565229-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - MALATTIE INFETTIVE E SOCIALI (MISURE DI PROFILASSI ED IGIENE) - VACCINAZIONE - IN GENERE

In tema di vaccinazioni obbligatorie, il genitore che intende tutelare la salute del minore non può semplicemente contrastare - per propria convinzione o per ignoranza - l'obbligo stabilito dalla legge, ma deve indicare le ragioni specifiche che rendono, nel proprio caso, sconsigliata o pericolosa la vaccinazione e allegare la prova, da un lato, della sussistenza, quantomeno fondatamente putativa, di specifiche controindicazioni e, dall'altro, dell'indifferenza della struttura sanitaria in occasione del contatto. (Fattispecie in tema di sanzioni amministrative irrogate nei confronti di un genitore che aveva contravvenuto all'obbligo, previsto dalla legge n. 165 del 1992 e punito dall'art. 7 della medesima, di sottoporre la propria figlia alla vaccinazione obbligatoria contro l'epatite B, che invocava l'applicazione, nel suo caso, della scriminante di cui all'art. 4 della legge n. 689 del 1981).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 4, Legge 27/05/1991 num. 165 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)