Sez. 1, Sentenza n. 21039 del 28/09/2006 (Rv. 592851 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Mancata comparizione del procuratore dell'opponente - Diverso impegno professionale - Legittimo impedimento - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE
In tema di opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, non costituisce legittimo impedimento per il difensore, a norma dell'art.23, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n.689 (ai sensi del quale se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice convalida il provvedimento opposto), la circostanza che il difensore nominato dal ricorrente non partecipi alla relativa udienza perché impegnato altrove per motivi di ordine professionale.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)