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Sez. 2, Sentenza n. 37474 del 20/09/2024 Ud. (dep. 11/10/2024) Rv. 287072-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Elemento oggettivo - Atto di disposizione patrimoniale - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287072-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, l'atto di disposizione patrimoniale della vittima non deve integrare necessariamente un atto negoziale o giuridico in senso stretto, essendo sufficiente che si traduca in un comportamento latamente in grado di produrre danno. (Fattispecie in cui la persona offesa, nel corso delle trattative precontrattuali, aveva consegnato all'imputato una copia dei propri documenti di identità, nonché sottoscritto alcuni moduli di adesione, poi utilizzati per l'attivazione di un finanziamento bancario a suo carico senza il suo consenso).

Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)