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Sez. U, Sentenza n. 155 del 29/09/2011 Ud. (dep. 10/01/2012) Rv. 251499 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE | Elemento oggettivo - Atto di disposizione patrimoniale - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251499-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE

Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, l'atto di disposizione patrimoniale, quale elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice, consiste in un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall'errore indotto da una condotta artificiosa. Ne consegue che lo stesso non deve necessariamente qualificarsi in termini di atto negoziale, ovvero di atto giuridico in senso stretto, ma può essere integrato anche da un permesso o assenso, dalla mera tolleranza o da una "traditio", da un atto materiale o da un fatto omissivo, dovendosi ritenere sufficiente la sua idoneità a produrre un danno.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)