Sez. 2, Sentenza n. 1043 del 19/02/1981 (Rv. 411591 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - PATTUIZIONE DI UN COMPENSO FISSO INFERIORE AI MINIMI TARIFFARI - NULLITA - AZIONE RELATIVA - IMPRESCRITTIBILITA - DIRITTO AL COMPENSO - PRESCRIZIONE - APPLICABILITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - PATTUIZIONE DI UN COMPENSO FISSO INFERIORE AI MINIMI TARIFFARI - NULLITA - AZIONE RELATIVA - IMPRESCRITTIBILITA - DIRITTO AL COMPENSO - PRESCRIZIONE - APPLICABILITA.*
L'imprescrittibilita dell'Azione di nullita del contratto non comporta anche l'imprescrittibilita dei diritti negati, impediti o, comunque, pregiudicati dal contratto nullo. Pertanto, nell'ipotesi di nullita del patto con cui un avvocato, in violazione del principio dell'inderogabilita dei minimi della tariffa professionale forense in materia civile, consenta di ricevere dal proprio cliente un compenso inferiore al minimo fissato dalla tariffa, la imprescrittibilita dell'Azione di nullita del detto patto non esclude la preesistenza ed esercitabilita del diritto del professionista al compenso e la sua eventuale Estinzione per prescrizione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1422
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)